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Superbonus 110%: nuovo decreto semplificazioni

Il 1 giugno è entrato i vigore il decreto semplificazioni (D.L. n. 77 del 31/05/2021) che contiene, tra le altre,  rilevanti novità in merito alle procedure per il comparto edile, in particolare con riferimento al Superbonus 110%.

Nello specifico, l’art 33 del decreto prevede che gli interventi di efficientamento energetico agevolati con la detrazione maggiorata del 110%, ad eccezione di quelli che comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio, sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).  Nella comunicazione sono identificati i titoli abilitativi in forza dei quali è stata realizzata la costruzione dell’immobile, oppure il provvedimento che ha consentito la legittimazione o l’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967; non è invece più richiesto lo stato legittimo degli immobili, di cui al comma 1-bis, dell’art. 9-bis del dpr 380/2001 (T.U. edilizia), collegato precedentemente alla Scia, con un evidente snellimento delle procedure legate al Superbonus, non più condizionate dall’asseverazione di conformità urbanistica dell’immobile.

Posto quanto sopra, l’art. 33 stabilisce che resta tuttavia impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento, che potrà essere attivata dai Comuni ricostruendo i vari interventi effettuati sull’immobile.