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Decreto sostegni bis: Nuove risorse a sostegno di imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie per contrastare gli effetti della pandemia

E’ stato pubblicato sulla G.U. 123 del 25 maggio 2021 il Decreto Legge 73/2021 (Decreto Sostegni bis), contenente diverse disposizioni a favore di imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie per contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate per combattere la pandemia da Covid-19.

Si tratta di un provvedimento corposo articolato su 7 principali linee di azione, di seguito riassumiamo alcune delle disposizioni più significative.

Contributo a fondo perduto: il decreto interviene con ulteriori sostegni a favore dei soggetti titolari di partita IVA (attiva alla data del 26/05/2021). In particolare è previsto un contributo pari a quello già riconosciuto dal precedente Decreto Sostegni, mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale. In alternativa, nel caso in cui sia più conveniente, è possibile richiedere un contributo alternativo, presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, qualora l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 .04.2020 al 31.03.2021, sia inferiore almeno del 30% rispetto agli stessi dati rilevati nel periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2020.Infine, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto ai titolari di partita IVA (attiva alla data del 26/05/2021), a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al  31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al  31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla  percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.  Credito di imposta per Sanificazione, Dispositivi di Protezione Individuale e Tamponi: l’art. 32 del decreto  prevede un credito di imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione  degli  ambienti  e  degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di  dispositivi  di  protezione individuale e di altri dispositivi atti a  garantire  la  salute  dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la  somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d’imposta spetta  fino ad  un massimo  di  60.000  euro  per  ciascun  beneficiario,   nel   limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. I criteri e le modalità di applicazione del beneficio saranno stabiliti con decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Proroga dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione: per effetto dell’art. 9 del Decreto, i termini di versamento derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, scadenti nel periodo dal 8.3.2020 al 30.06.2021, vengono prorogati al 31.07.2021 (con slittamento al 2.08.2021)

Nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto Sostegni bis ha prorogato al 30 giugno la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Agevolazione all’acquisto della prima casa da parte di soggetti con meno di 36 anni: l’art. 64 del decreto  prevede una nuova agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, da parte di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età e con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000,00 euro annui. L’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e, per gli atti imponibili ai fini IVA, in un credito d’imposta pari all’’IVA corrisposta per l’acquisto.Sono agevolati gli atti stipulati dal 26.05.2021 al 30.06.2022.

Interventi sui mutui prima casa: oltre all’agevolazione per l’acquisto della prima casa, l’art. 64 del decreto contiene altre misure in materia di mutui e garanzie per la prima casa. In particolare, viene prorogata al 31.12.2021 la possibilità di ricorrere al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa da parte dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che hanno certificato un calo del fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, calcolato in un trimestre successivo al 21.2.2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data. Ricordiamo che il Fondo di Solidarietà consente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa da adibire ad abitazione principale del mutuatario, al verificarsi di temporanee situazioni di difficoltà.

Il decreto aumenta di 290 mln di euro per il 2021 e di 250 mln di euro per il 2022 il Fondo di garanzia per la prima casa; inoltre, viene elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, la quota massima della garanzia concedibile a favore di soggetti aventi un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui, che hanno priorità per l’accesso al credito di cui all’art. 1, comma 48, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per finanziamenti con limite di finanziabilità (rapporto tra finanziamento e prezzo di acquisto) superiore all’80%.

Misure a sostegno della liquidità delle imprese e proroga moratoria PMI: l’art. 13 del decreto proroga al 31.12.2021 i regimi di Garanzie SACE e Fondo di Garanzia PMI, prevedendo una graduale riduzione delle misure.  L’art. 16 del decreto proroga al 31.12.2021 la moratoria del rientro delle esposizioni debitorie nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, limitatamente alla sola quota capitale