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Misure urgenti di contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia

Sulla Gazzetta Ufficiale 47 del 25 febbraio u.s. è stato pubblicato il D.L. n. 13 recante Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.

Di particolare rilievo per Settore Edile sono le norme contenute nell’art. 4, rubricato Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolo prevede espressamente il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi, per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Tale contratto deve essere riportato anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori.

Il citato art. 4 prevede, inoltre, che i soggetti cui la legge affidi il rilascio del visto di conformità dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture.

Infine, la norma dispone che l’Agenzia delle Entrate, per la verifica delle indicazioni del CCNL applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture possa avvalersi dell’INL, dell’INPS e delle Casse Edili.

La norma acquisisce efficacia decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022) e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.