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Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

Dal 1° luglio 2015 è diventata operativa la nuova procedura per il rilascio del Durc On Line (DOL) la quale, secondo il Ministero del Lavoro, ha come principale obiettivo quello di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese. L’informatizzazione delle procedure, ottenuta attraverso il collegamento fra le varie banche dati degli istituti interessati, consente di accorciare i tempi per le verifiche della regolarità delle aziende richiedenti. Queste novità consentiranno di ottenere in tempo reale l’attestazione della regolarità contributiva la cui validità avrà anche una durata superiore a quella precedentemente in essere, infatti il DURC potrà essere utilizzato per soddisfare ogni casistica prevista dalle vigenti normative per 120 giorni dalla data della sue emissione. Nel caso in cui al momento della richiesta inoltrata da uno dei soggetti “abilitati” emerga una non regolarità, il sistema informatico provvede ad inviare una comunicazione alla ditta interessata la quale viene informata dei motivi che non consentono il rilascio del DURC, con l’invito alla regolarizzazione entro i successivi 15 giorni; la ditta può così provvedere alla propria regolarizzazione ed ottenere l’attestazione in pochissimo tempo. La nuova procedura consente la verifica in tempo reale della regolarità contributiva della ditta nei confronti degli istituti previdenziali – assicurativi (INPS e INAIL); per le imprese “classificate” (o classificabili, attraverso il codice “C.S.C.” assegnato dall’INPS) ai fini previdenziali come appartenenti al settore edile questa verifica passa anche attraverso il vaglio delle Casse Edili.

I Soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa, sono:

  • a) le amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dei contratti pubblici; gli organismi di diritto pubblico; gli enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
  • b) gli Organismi di attestazione SOA;
  • c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche in materia di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
  • d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del TU in materia di documentazione amministrativa;
  • e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  • f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati. (Il credito certificato può essere validamente ceduto o costituire oggetto di anticipazione, solo previa estinzione del debito contributivo, comprovata dal DURC aggiornato).

In merito a quanto previsto alle lettere e) ed f) sopra citate, il Ministero del lavoro stabilisce che la possibilità di effettuare la verifica da parte di un soggetto diverso dall’impresa/lavoratore autonomo o titolare del credito, è subordinata al rilascio di una specifica delega, che dovrà essere comunicata agli istituti (da parte del delegante) e conservata dal soggetto delegato. In questo caso la verifica della regolarità contributiva sarà effettuata sotto la responsabilità diretta del soggetto delegato. Per quanto attiene a questa fattispecie l’INPS specifica che: – l’accesso al servizio per questi soggetti avverrà esclusivamente dal portale INPS, utilizzando la funzionalità appositamente creata per gli utenti in questione. Questa fase impone che la delega debba risultare effettuata prima che l’impresa o il lavoratore autonomo provvedano alla sua registrazione nel medesimo portale; – la delega deve sempre essere rilasciata personalmente dal Titolare/Legale rappresentante/Lavoratore autonomo; – il medesimo soggetto (persona fisica) può risultare titolare di più deleghe rilasciate da altrettante imprese/lavoratori autonomi. In questo caso, il delegato, accedendo al sistema con il proprio PIN, potrà richiedere la verifica di regolarità per tutti coloro che gli hanno rilasciato delega. Le Aziende e i loro intermediari possono utilizzare le utenze già rilasciate dall’INPS/INAIL per i servizi on Line.