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Verifica di congruità dell’incidenza di manodopera in Edilizia: pubblicato il decreto Ministeriale

Con la firma del decreto n. 143 del 25 giugno u.s. da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,  in applicazione dell’art. 8, comma 10 bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, viene di fatto avviato il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle Organizzazioni più rappresentative del settore edile.

Le nuove disposizioni, che riguardano sia i lavori pubblici che a quelli privati, come indicato nel decreto ministeriale si applicheranno ai lavori per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa a partire dal 1 novembre 2021. Va tuttavia precisato che per quanto riguarda i lavori privati, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell’opera pari o superiore a € 70.000,00.

L’attestazione di congruità, calcolata sulla base degli indici minimi di congruità stabilita dalle parti sociali con il citato Accordo del 10 settembre 2020, viene rilasciata dalle Casse Edili/Edilcasse territorialmente competenti, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero dal committente. Per i lavori pubblici l’attestazione di congruità deve essere richiesta in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, mentre per i lavori privati, la congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

Come avviene di prassi per le pratiche di richiesta del DURC, nel caso in cui non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile /Edilcassa a cui è rivolta la richiesta segnalerà all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitando la stessa a regolarizzare la propria posizione entro 15 gg., attraverso il versamento alla Cassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita di congruità. Nel caso di mancato adempimento entro il termine indicato, la Cassa Edile/Edilcassa formalizzerà l’esito negativo della verifica di congruità al soggetto che ha effettuato la richiesta, con l’indicazione degli importi a debito e delle cause dell’irregolarità e procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI).

Solo nel caso in cui lo scostamento rispetto agli indici di congruità risulti in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa rilascerà ugualmente l’attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifica lo scostamento. L’impresa affidataria che non risulta congrua, potrà inoltre dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera esibendo documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa.

Il Ministero precisa che l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del Durc On Line (DOL).

Per dare attuazione al sistema sopra indicato la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), ha messo a punto  CNCE_EdilConnect, un portale che consente il precaricamento dei cantieri in denuncia da parte dell’impresa affidataria o dell’intermediario nel caso in cui venga delegata l’attività e il recupero delle informazioni relative alla manodopera dalla denuncia mensile. L’impresa affidataria del cantiere (appaltatore) o gli intermediari delegati, possono quindi, in un’unica pagina del portale di CNCE EdilConnect, visualizzare tutte le informazioni relative alla manodopera denunciata a tutte le Casse nazionali. Nel caso di subappalto, per semplificare le attività sarà sufficiente che l’appaltatore inserisca il nominativo del subappaltatore in CNCE EdilConnect, il sistema trasmetterà automaticamente un e mail al subappaltatore, informandolo dell’operazione. L’invio della Denuncia Nuovo Lavoro potrà essere effettuato dal subappaltatore cliccando direttamente su un collegamento presente nell’email, oppure accedendo a CNCE EdilConnect. In pratica, il subappaltatore non dovrà effettuare alcuna comunicazione relativa all’avvio del cantiere, trattandosi di un’attività riservata all’appaltatore.

Il decreto prevede, infine, la sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INL, l’INPS, l’INAIL e la CNCE per la definizione, entro 12 mesi dall’adozione del decreto, del sistema di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa.